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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE

Le informazioni contenute nel glossario fiscale di questo sito sono state raccolte, confrontate, verificate ed elaborate ma il proprietario del sito web non può escludere in modo assoluto eventuali inesattezze e mancati aggiornamenti. A tale proposito si consiglia, preliminarmente alla visione del presente glossario fiscale, di approfondire quanto contenuto nelle avvertenze di utilizzo e note legali, nella liberatoria, nella propiertà e copyright ad esso riferiti.

A


ABITAZIONE PRINCIPALE
È l’abitazione che beneficia di varie agevolazioni quali, ad esempio, l’esclusione dall’Irpef, la detrazione degli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione, da una detrazione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici). Ai fini dell’Irpef, è quella posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio, usufrutto) e abitata abitualmente dal contribuente e/o dai suoi familiari. Nel campo delle imposte dirette, in caso di trasferimento di un’unità immobiliare (compravendita, donazione, successione), per godere delle particolari agevolazioni previste (imposta di registro o Iva in misura ridotta, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) occorre invece che la stessa possieda i requisiti richiesti per essere considerata “prima casa”. Con tale espressione si intende l’immobile non di lusso acquistato nel comune di residenza o di lavoro da chi non possiede la proprietà di altra abitazione nello stesso comune.


ACCANTONAMENTI
Imputazioni di quote di reddito a fondi destinati alla copertura di rischi o spese. La normativa tributaria consente di detrarre alcuni tipi di accantonamento dal reddito di esercizio entro determinati limiti quantitativi. I principali accantonamenti riguardano il fondo di indennità di fine rapporto, il fondo rischi su crediti, il fondo rischi di cambio.


ACCATASTAMENTO
Iscrizione degli immobili nei registri catastali con la conseguente attribuzione della rendita.
Ai fini dell’accatastamento i proprietari devono denunciare all’Ufficio del Territorio le nuove costruzioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono diventate utilizzabili per l’uso a cui sono destinate. Con un’apposita procedura informatica il contribuente, con l’ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.
L’ufficio, se rettifica la rendita già attribuita o proposta dal contribuente, ha l’obbligo di notificare all’interessato la nuova rendita avverso la quale pụ essere presentato, entro 60 giorni, ricorso presso la competente Commissione tributaria.


ACCERTAMENTO CATASTALE
Operazione consistente nell’individuazione, anche mediante un apposito sopralluogo, dell’unità immobiliare denunciata, nella verifica dell’esattezza dei dati ed elementi dichiarati, nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria.


ACCERTAMENTO
Atto o complesso di atti adottati dall’Agenzia delle entrate, entro precisi termini di decadenza, per determinare l’imponibile e l’imposta del contribuente.
Per i principali tributi pụ essere di vari tipi (analitico, sintetico, induttivo, ecc.) a seconda delle modalità con cui viene effettuato. Per l’A. gli uffici si avvalgono, in via generale, degli elementi risultanti dalla banca dati dell’anagrafe tributaria e delle notizie acquisite direttamente (anche tramite accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente) o indirettamente. La procedura di A. si conclude, normalmente, con la notifica degli addebiti attraverso un apposito avviso (v.).
Di solito l’accertamento è unico e globale e, quindi, non pụ essere “integrato” con la notifica di ulteriori accertamenti, se non in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Tuttavia gli uffici possono notificare al contribuente un accertamento parziale, sulla base di dati in possesso dell’anagrafe tributaria o di segnalazioni pervenute dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni o risultanti dagli studi di settore. L’accertamento parziale pụ interessare, ad esempio, redditi di partecipazione in società, redditi di fabbricati, deduzioni, esenzioni ed agevolazioni non spettanti e non esclude la possibilità di successivi controlli di carattere generale, sempre nel rispetto dei termini previsti.


ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)
Procedimento mediante il quale la rettifica della base imponibile dichiarata (o la sua determinazione in caso di omessa dichiarazione) è fatta in contraddittorio tra l’ufficio finanziario e il contribuente. Si concretizza in un atto dell’ufficio sottoscritto, per adesione, anche dal contribuente. I contribuenti che aderiscono all’A. hanno diversi vantaggi, tra cui:

– la riduzione a un quarto delle sanzioni;
– la riduzione delle pene previste per i reati tributari (fino alla metà) e la non applicabilità delle sanzioni accessorie, se l’accertamento con adesione viene perfezionato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
– la chiusura totale della controversia (l’amministrazione non pụ fare accertamenti sull’imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati).

La definizione pụ avere ad oggetto tutte le principali imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap, imposte sostitutive) ed indirette (Iva, Registro, Ipotecarie e Catastali). La procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute che pụ avvenire anche in forma rateale. In tal caso sono dovuti li interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia. V. anche conciliazione giudiziale.


ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE
Attività di controllo di vario tipo svolte nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente.
Dopo il loro inizio il contribuente perde il diritto di avvalersi di talune opportunità previste in suo favore (es., ravvedimento). V. anche accesso, ispezione, verifica, poteri degli uffici.


ACCESSO
Potere di entrare in un luogo e di fermarvisi, anche senza o contro il consenso del contribuente, al fine di eseguire le operazioni autorizzate dal responsabile dell’ufficio competente dell’Agenzia.
L’attuale legislazione consente l’A. sia nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o agricole sia in quelli destinati all’esercizio di arti e professioni. Se deve essere effettuato in altri locali (esempio: abitazione privata) occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica motivata dall’esistenza di gravi indizi di violazioni tributarie (v. Poteri degli uffici).


ACCISE (O IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E CONSUMO)
Imposte indirette che gravano su determinati prodotti energetici o di origine alcolica. A seconda dei casi, l’imposta pụ essere dovuta al momento della fabbricazione o della importazione oppure a quello dell’immissione al consumo. Tra le principali A. vi sono: imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, imposta di fabbricazione sugli oli minerali, imposta di consumo sull’energia elettrica, imposta di consumo sul gas metano, imposta di consumo sugli oli lubrificanti.


ACCONTO IRPEF
E’ l’importo che il contribuente è generalmente tenuto a versare come anticipo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in corso. Per stabilire se l’A. è dovuto o meno occorre far riferimento all’imposta calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Se il debito Irpef che risulta:

a) non è superiore a euro 51,65, non è dovuto acconto;
b) supera euro 51,65, è dovuto un acconto nella misura del 96% del suo ammontare.

In questo caso, il contribuente deve provvedere al versamento della somma dovuta:
– in unica soluzione (entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è inferiore a euro 259,26;
– in due rate (40 % la prima, da versare entro il termine previsto per il saldo dell’imposta relativa all’anno precedente; 60% la seconda, da versare entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 259,26.
Il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione pụ determinare l’acconto sulla base dell’imposta prevista.


ACCONTO IVA
Entro il prossimo 27 dicembre deve essere versato l’acconto IVA, utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi:

• il metodo storico;
• il metodo previsionale;
• il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre.

Il metodo storico
Il calcolo dell’acconto mediante il metodo storico è semplice ed è quello maggiormente utilizzato dai contribuenti. Prevede che il versamento da effettuare sia pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) ottenuta da uno o più righi della dichiarazione Iva 2012 presentata per l’anno 2011 nel seguente modo:

• per i contribuenti mensili: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2011);
• per i contribuenti con liquidazione mensile “posticipata”: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2011 sulla base delle operazioni di Novembre 2011);
• per i contribuenti trimestrali “speciali” (es.: autotrasportatori, distributori di carburante): rigo VH12 (saldo a debito liquidazione 4° trimestre 2011);
• per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a debito: righi VL38 – VL36 + VH13;
• per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a credito: righi VH13 – VL33.

Il metodo previsionale
Se il contribuente sceglie di calcolare l’acconto utilizzando il metodo previsionale, dovrà procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Deve, quindi, conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno, in quanto, trattandosi di una stima, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati).

Il metodo analitico
Il metodo della liquidazione analitica o intermedia consiste, invece, nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione dell’imposta che considera le operazioni effettuate fino al 20 dicembre e in particolare nel periodo:

• 01.12.2012 – 20.12.2012, per il contribuente mensile;
• 01.10.2012 – 20.12.2012, per il contribuente trimestrale.

In questo caso la determinazione dell’acconto è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’imposta risultante a debito da tale specifica liquidazione.
Tale metodo potrebbe risultare conveniente in alcuni casi particolari, quale quello dei contribuenti che hanno aderito alla nuova IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012) già a partire dalle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012. Tali contribuenti, infatti, potrebbero trovare più conveniente ricorrere al metodo della liquidazione analitica al 20 dicembre in quanto, con questo tipo di liquidazione, l’IVA a debito sarà solo quella che si riferisce alle operazioni effettuate dal 1° dicembre per le quali, entro il 20 dicembre, si sia verificata l’esigibilità e, dunque, sia stato incassato il corrispettivo (o parte di esso).

Termini e modalità di versamento
L’acconto IVA non pụ essere rateizzato e dovrà essere versato (solo se di importo pari o superiore a € 103,29) mediante modello F24 entro il prossimo 27 dicembre, esclusivamente in via telematica.
Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

• 6013 per i contribuenti mensili;
• 6035 per i contribuenti trimestrali;

e dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, l’anno 2012.

L’importo dell’acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, pụ essere compensato con altre imposte o contributi a credito.


ACQUIESCENZA
Versamento entro i termini delle somme dovute a seguito di un accertamento operato dall’Ufficio, senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura dell’accertamento con adesione, con diritto alla riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate. Le somme dovute a seguito di accertamento possono essere versate anche ratealmente. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.


ACQUISTI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
Facoltà concessa agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza ricevere addebito dell’Iva, nei limiti di un determinato importo (plafond). Lo status di esportatore abituale si acquisisce se l’ammontare delle esportazioni od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti è stato superiore al 10% del volume d’affari. Finalità dell’istituto è quella di evitare il formarsi di un eccessivo credito Iva che finirebbe con il penalizzare le imprese esportatrici.


ADDIZIONALI ALL’IRPEF
Imposte dovute dalle persone fisiche e determinate mediante applicazione di un’aliquota fissa al reddito assoggettato ad Irpef. Le A. sono destinate alla Regione (addizionale regionale) e al comune di domicilio fiscale (addizionale comunale).
Per i lavoratori dipendenti ed i soggetti a loro assimilati il prelievo delle A. è effettuato dal sostituto d’imposta, per gli altri contribuenti è determinato e versato in sede di dichiarazione dei redditi.
Per l’anno 2001, l’aliquota dell’addizionale regionale è stata stabilita nella misura dello 0,9% per tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi pụ essere elevata dalla Regione fino all’1,4%.

L’addizionale comunale all’Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:
– una, di compartecipazione (fissata con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, da emanarsi entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale comunale si riferisce) ed uguale per tutti i comuni
– un’altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dell’ente che pụ istituirla, con proprio provvedimento, entro la percentuale massima dello 0,5%. Queste addizionali sono valide solo se pubblicate nel sito Internet www.finanze.it/dipartimentopolitiche fiscali/fiscalitalocale/index.htm.


ADEMPIMENTO
È l’esecuzione di un obbligo posto a carico del contribuente: ad es., la presentazione della dichiarazione o il pagamento di un’imposta.


AGENZIA DELLE ENTRATE
Ente pubblico non economico, operativo dal gennaio 2001, incaricato di provvedere alla gestione, all’accertamento e alla riscossione dei tributi erariali, sotto la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministero mantiene la responsabilità di indirizzo politico, mentre all’A. è attribuita la responsabilità gestionale ed operativa. I rapporti tra il Ministero e l’A. sono regolati da una Convenzione annuale nella quale sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse da destinare a tali fini. L’A. pụ reperire ulteriori entrate a fronte dell’erogazione di servizi a soggetti pubblici e privati.

Organi dell’A. sono il Direttore, che la rappresenta e la dirige, il Comitato Direttivo, il Comitato dei Revisori dei Conti. Le norme di funzionamento dell’A. sono contenute nei Regolamenti di amministrazione deliberati dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore e sottoposti al Ministero dell’economia e delle finanze. I Regolamenti disciplinano l’organizzazione, i criteri di assunzione del personale, la determinazione delle dotazioni organiche, l’accesso alla dirigenza.

I principali obiettivi dell’A. sono:
– la semplificazione dei rapporti con i contribuenti
– la facilitazione dei servizi di assistenza ed informazione
– il potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione
– la ricerca della massima efficienza, anche attraverso modelli innovativi di organizzazione e pianificazione.

A livello centrale, l’A. è articolata in Uffici di staff del Direttore e in Direzioni centrali, a livello locale in Direzioni regionali e Uffici locali (V. anche Centri operativi).


AGENZIE FISCALI
Enti pubblici non economici nati dalla riorganizzazione del Ministero delle Finanze attuata con il decreto legislativo 300/99. Le quattro A. (Entrate, Dogane, Territorio e Demanio) esercitano le funzioni precedentemente affidate ai Dipartimenti del vecchio Ministero. Sono dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nell’ambito di una convenzione stipulata annualmente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale assegna gli indirizzi strategici e svolge un costante monitoraggio sulla loro attività.


AGEVOLAZIONE FISCALE
Trattamento preferenziale accordato in determinati casi; si concretizza generalmente nell’applicazione di un’aliquota ridotta oppure nella concessione di crediti d’imposta, deduzioni dall’imponibile, detrazioni d’imposta, esenzioni.


AGEVOLAZIONI “DE MINIMIS”
Aiuti economici di modesta entità che gli Stati membri dell’Ue possono erogare liberamente alle imprese senza attendere il rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea. Il regime “de minimis” prevede che le imprese possano ricevere a questo titolo aiuti fino ad un massimo di 100.000 euro nell’arco di tre anni.


AGEVOLAZIONI PER DISABILI
Benefici fiscali previsti per i portatori di handicap, notevolmente ampliati dalle leggi finanziarie degli ultimi anni. Le principali agevolazioni sono:

per i figli a carico:
– dal 2002, per ogni figlio portatore di handicap spetta una speciale detrazione pari a 774,69 euro

per i veicoli:
– la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
– l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
– l’esenzione dal bollo auto;
– l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici:
– la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
– l’Iva agevolata al 4%;
– la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfettario) del cane guida per i non vedenti;
– la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai sordomuti per le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap:
– la possibilitá ai fini Irpef di dedurre dal reddito l’intera spesa, anche da parte del familiare e anche se il disabile non è fiscalmente a carico (v. Familiari a carico).

per l’abbattimento delle barriere architettoniche:
– proroga per il 2002 della detrazione d’imposta (del 36%) e aliquota Iva ridotta al 4% per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche per l’assistenza personale:
– la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di € 1.549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza.


AGGIO
Somma che il concessionario percepisce per la sua attività di riscossione delle imposte.


ALIQUOTA
Percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l’imposta. L’A. indica la misura del prelievo fiscale e pụ essere fissa (come, per esempio, per l’Irpeg) ovvero più o meno crescente con l’aumentare della base imponibile. In questo caso si dice progressiva (es., le aliquote Irpef).


ALIQUOTA MARGINALE
Percentuale di imposta applicata alla porzione di reddito ricadente nell’ultimo scaglione.


ALIQUOTA MEDIA
Rapporto tra l’ammontare complessivo dell’imposta e il reddito imponibile.


AMMORTAMENTO DEI BENI
Procedimento contabile con cui si fa concorrere per quote il costo originario di un bene che ha carattere durevole, sia materiale (macchinario, impianto, fabbricato, automezzo) o immateriale (es. avviamento), alla determinazione dei costi relativi a ciascun periodo d’imposta.

L’ammortamento si effettua nei casi in cui il contributo all’attività economica di un certo bene abbia durata superiore al periodo di tempo nel quale si calcola il risultato d’esercizio (generalmente l’anno).


ANAGRAFE TRIBUTARIA
Centro di raccolta ed elaborazione dei dati di interesse fiscale riguardanti tutte le persone fisiche, le società, gli enti, ai quali è attribuito, a cura dell’Agenzia delle entrate, un codice identificativo (codice fiscale, partita Iva).
Mediante l’A.T. gli uffici dell’Agenzia possono ottenere i dati utili ai fini dell’accertamento dei redditi e del contrasto all’evasione fiscale.


ARMONIZZAZIONE FISCALE
Processo di integrazione dei sistemi fiscali degli Stati facenti parte dell’Unione europea basato sulla convergenza delle normative verso principi comuni.


ASSE EREDITARIO
Insieme dei beni e diritti appartenuti al defunto; identifica il patrimonio caduto in successione nel suo complesso.


ASSEVERAZIONE
Attestazione che riguarda tutti i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore ovvero i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa con compensi o ricavi annui non superiori a euro 5.164.568,99. Viene rilasciata, a richiesta del contribuente, a seguito di un’attività di controllo tendente a verificare che:

– i dati dichiarati siano conformi a quelli risultanti dalle scritture contabili;
– i ricavi dichiarati siano congrui (in caso contrario vanno indicate le cause che giustificano lo

scostamento da quelli determinabili con il software Gerico);
– determinati indicatori economici siano coerenti (o le cause che giustificano un’incoerenza) rispetto agli indici individuati dagli studi di settore.

Sono abilitati al rilascio dell’asseverazione i responsabili dei CAF imprese nonché i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, previa comunicazione alla competente Direzione regionale. Voci collegate: certificazioni fiscali, certificazione tributaria, visto di conformità.


ASSISTENZA FISCALE
Servizio introdotto allo scopo di semplificare la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati. Questi contribuenti, utilizzando un apposito modello (mod. 730) possono presentare la dichiarazione direttamente al proprio datore di lavoro o Ente pensionistico oppure ai Centri di assistenza fiscale (Caf). Il modello 730 offre numerosi vantaggi rispetto al modello UNICO: è più facile da compilare, non richiede calcoli, consente di ottenere eventuali rimborsi con la busta paga o con la pensione entro i mesi di luglio o agosto successivi alla data di presentazione.

Esistono anche Caf-imprese per l’assistenza agli esercenti attività imprenditoriale.


ASSISTENZA TECNICA
Nel processo tributario, è la possibilità di avvalersi di un difensore abilitato. L’A.T. è facoltativa quando la controversia ha ad oggetto tributi di valore non superiore a 2.582,28 euro, obbligatoria in caso contrario. Ai non abbienti è assicurata l’assistenza gratuita.


ATTIVITÀ
Esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato. Le A. sono raggruppate in categorie socio-economiche secondo una classificazione derivata dal sistema di contabilità nazionale. Il loro elenco pụ essere consultato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Chiunque intraprende una di esse nel territorio dello Stato deve comunicarlo anche telematicamente entro 30 giorni all’Agenzia, che provvederà ad attribuirgli il numero di partita Iva. Vanno comunicate anche le variazioni e le cessazioni di attività. Voci collegate: Attività (comunicazione di inizio, variazione, chiusura), Commercio elettronico, Partita Iva.


ATTIVITÀ (COMUNICAZIONE DI INIZIO)
Dichiarazione che va presentata, anche in via telematica, all’Agenzia delle entrate entro 30giorni dall’inizio di una qualunque attività economica o dalla costituzione della società. L’Ufficio attribuisce il numero di partita Iva che resta invariato fino al momento della cessazione dell’attività anche in caso di mutamento del domicilio fiscale del contribuente. Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nei documenti e nei versamenti indirizzati all’ufficio, nella home page dell’eventuale sito web, e in ogni altro documento ove richiesto.
Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui modelli distribuiti presso gli Uffici o prelevabili sul sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate. it). Possono essere presentate ad un qualunque ufficio locale dell’Agenzia delle entrate o ad uno degli uffici Iva ancora esistenti, sia direttamente sia a mezzo posta o in via telematica.


ATTIVITÀ (VARIAZIONE DI)
Dichiarazione che deve essere presentata entro trenta giorni, con le stesse modalità previste in caso di inizio dell’attività, ad un qualunque ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, oppure ad un Ufficio Iva, ove esistente, in caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività. In caso di trasferimento del domicilio fiscale la variazione produce i suoi effetti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata.


ATTIVITÀ (CHIUSURA DI)
Dichiarazione che deve essere presentata in caso di cessazione dell’attività entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.


ATTIVITÀ AGRICOLE
Ai fini delle imposte sui redditi sono:

– le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
– l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
– le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.


ATTIVITÀ INTRAMURARIA
Attività professionale supplementare svolta dagli appartenenti ad alcune categorie – in particolare, medici ospedalieri – dietro autorizzazione.


ATTIVITÀ MARGINALI
Regime agevolativo applicabile a coloro che esercitano un’attività per la quale sono applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore ad euro 25.823,00. Consiste nella applicazione al reddito d’impresa o di lavoro autonomo di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 15% e nella possibilità di essere assistiti dall’amministrazione finanziaria per l’assolvimento degli adempimenti tributari (c.d. Tutoraggio). Per usufruire di tale agevolazione occorre presentare domanda entro il mese di gennaio presso l’ufficio locale dell’Agenzia competente per territorio.


AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione che pụ essere prodotta in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione per attestare la propria situazione giuridica, ad es.: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, nascita di figli, posizione agli effetti degli obblighi militari, ecc. Nel caso che le dichiarazioni si rivelino false, il loro autore ne sarà responsabile penalmente.


AUTOCONSUMO
Destinazione all’utilizzo personale, da parte dell’imprenditore individuale o dell’esercente arti e professioni, dei beni o servizi da lui prodotti. Tale utilizzo ha un particolare trattamento fiscale sia per quanto riguarda le imposte dirette sia per quanto riguarda l’Iva.


AUTOFATTURA
Documento fiscale che in alcuni casi il cliente deve emettere, sostituendosi in tale adempimento al fornitore.


AUTOLIQUIDAZIONE – AUTOTASSAZIONE
Calcolo e versamento dell’imposta dovuta effettuati direttamente dal contribuente nei casi previsti dalla legge.


AUTONOMIA TRIBUTARIA
Potestà attribuita alle Regioni e agli enti locali di stabilire e riscuotere tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.


AUTOTUTELA
È la possibilità che ha ogni pubblica amministrazione di correggere un proprio errore senza necessità di una decisione del giudice. L’agenzia delle entrate provvede alla correzione su richiesta del contribuente o d’ufficio. Non è necessario che il contribuente abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria. Qualsiasi atto di per sé idoneo a ledere gli interessi del contribuente pụ essere oggetto di riesame.
Competente per l’annullamento dell’atto illegittimo è lo stesso ufficio che ha emanato l’atto. Nel caso che questo ometta di dar seguito all’annullamento senza giustificato motivo pụ provvedervi, in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui l’ufficio dipende. Il potere di annullamento dell’atto, o di rinuncia all’imposizione, sorge in tutti i casi di illegittimità dell’atto o dell’imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di:

– errore di persona;
– evidente errore logico o di calcolo;
– errore sul presupposto dell’imposta;
– doppia imposizione;
– mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
– mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
– sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
– errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione.

L’annullamento pụ essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.) con sentenza passata in giudicato. Non è consentito solo in presenza di un giudicato di merito favorevole all’Ufficio.

L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligati restituzione delle somme indebitamente riscosse.


AVVISI DI PAGAMENTO
(v. Cartelle di pagamento)


AVVISO BONARIO
Comunicazione inviata dal concessionario della riscossione al contribuente allo scopo di informarlo degli eventuali errori riscontrati in fase di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998 e dalle dichiarazioni Iva presentate per gli anni dal 1995 al 1998. La sua funzione è quella di consentire al contribuente la regolarizzazione della propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni, senza attendere l’invio della cartella di pagamento. Non è un atto impositivo e pertanto non è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria.


AVVISO DI ACCERTAMENTO
Atto mediante il quale l’ufficio fiscale notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente.

L’A., che deve essere sempre motivato, a pena di nullità, anche in osservanza delle disposizioni dello Statuto del contribuente, deve indicare:

– gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
– le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta;
– l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
– le modalità e il termine del pagamento;
– l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

La forma dell’avviso di accertamento varia a seconda del tributo cui si riferisce. Da qualche anno è consentita la notifica di un atto di accertamento “unificato” che contiene accertamenti o rettifiche riguardanti più tributi. Giuridicamente gli avvisi rimangono peṛ distinti e sono quindi autonomamente impugnabili. Voci collegate: Accertamento, ricorso, versamenti, verifiche.


AZIONE ESECUTIVA
(v. Esecuzione forzata)