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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE

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B


BASE IMPONIBILE
Valore sul quale si dovrà applicare l’aliquota per determinare l’imposta dovuta. In materia di imposte dirette (Irpef, Irpeg), la base imponibile è l’importo che residua dopo avere applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e riduzioni previste; per l’Ici, è un multiplo della rendita catastale rivalutata. Nel campo delle imposte indirette varia da tributo a tributo: ad esempio nell’Iva è costituita normalmente dal corrispettivo delle cessioni e delle prestazioni di servizi; nell’imposta di registro dal valore del bene o del diritto.


BENE AD USO PROMISCUO
Bene utilizzato sia per l’esercizio dell’impresa o della professione che per finalità diverse. Rientra in tale categoria, ad esempio, l’auto utilizzata contemporaneamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per esigenze personali o familiari.


BENI AMMORTIZZABILI
Beni utilizzati durevolmente per l’esercizio dell’attività il cui costo di acquisto è imputato a più esercizi in funzione del grado di obsolescenza e dell’utilizzo che ne viene effettuato.


BENI STRUMENTALI
Sono quei beni cosiddetti ad utilità ripetuta, essenziali per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il loro costo non viene detratto interamente nel periodo di acquisto ma ripartito in più esercizi secondo la logica dell’ammortamento.


BILANCIO DI ESERCIZIO
Documento contabile di sintesi che permette di determinare al termine di ogni esercizio il risultato della gestione di un’impresa e dal quale è possibile ricavare informazioni circa la sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. In base al codice civile il bilancio di esercizio si compone:

– dello stato patrimoniale, che dimostra la situazione patrimoniale dell’impresa alla fine dell’esercizio;
– del conto economico, dal quale si rileva il risultato economico conseguito dall’impresa nell’esercizio;
– della nota integrativa che illustra le poste dello stato patrimoniale e del conto economico esplicitando i criteri applicati nella valutazione delle voci.


BLACK LIST
(v. Paradiso fiscale)


BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO
Documento fiscale che deve contenere la descrizione delle merci viaggianti sostituito, in via generale, dal documento di trasporto.

Attualmente la B. è obbligatoria solo per alcuni tipi di merci (tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti ad accise e imposte di consumo).


BOLLATURA E VIDIMAZIONE
Operazioni richieste per la regolarità fiscale dei libri contabili ed effettuate dai notai o dall’Ufficio del Registro delle imprese. Con recenti provvedimenti l’obbligo di B. e V. è stato eliminato per gran parte dei libri contabili (come ad es. libro giornale, libro inventari e altri registri obbligatori previsti ai fini dell’Iva e delle Imposte dirette) ed è rimasto solo per alcuni libri tra cui i libri sociali obbligatori previsti dal codice civile: Libro dei soci, Libro delle assemblee dei soci, Libro del Consiglio di Amministrazione, Libro del Collegio Sindacale. Per i libri e i registri che beneficiano della semplificazione introdotta permane soltanto l’obbligo di numerare progressivamente le pagine, a cui potrà provvedere lo stesso soggetto utilizzatore, oltre a quello di pagamento dell’imposta di bollo prima della messa in uso del registro. L’imposta pụ essere pagata mediante marche da applicarsi sulla prima pagina numerata o, in alternativa, mediante versamento con il modello F23.


BOLLO AUTO
(v. Tasse automobilistiche).


BOLLO (IMPOSTA)
Imposta dovuta per la formazione di atti, documenti e registri specificamente individuati dalla legge. Pụ essere assolta mediante l’apposita carta, le marche da bollo nonché, in alcuni casi, il pagamento con l’F23.


BONUS FISCALE
Sinonimo di credito di imposta concesso in presenza di determinate condizioni. Pụ essere fatto valere per il pagamento delle imposte e il versamento delle ritenute.