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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE

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D


DEBITO D’IMPOSTA
Somma che il contribuente è tenuto a pagare quando si verificano i presupposti previsti dalla legge tributaria. A volte è determinato in misura fissa ma più spesso si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota d’imposta.


DECADENZA
Perdita del diritto per mancato esercizio entro un determinato termine. In ambito fiscale sono spesso previsti termini di D., come ad esempio per la proposizione del ricorso alle Commissioni tributarie o per avvalersi di istituti agevolativi quali ravvedimento, acquiescenza, concordato.


DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
È la possibilità di sottrarre dal reddito complessivo l’ammontare della rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Con questa deduzione la prima casa viene coś di fatto esentata dall’Irpef.
La D. spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. Compete peṛ per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La D. spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti affittata.


DEDUZIONI

Le spese sono divise in due categorie:

gli oneri “deducibili“, ovvero le spese che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l’imposta da pagare;

gli oneri “detraibili“, che invece possono essere sottratte direttamente alle imposte da pagare, diminuendone così l’importo.

Le spese deducibili si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all’aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Operano pertanto in modo diverso dalle detrazioni, che abbattono l’imposta da pagare.
Esempio: nel 2002 con un reddito di 20.658,28 euro, una spesa deducibile di 1.549,37 euro permette un risparmio di 509,74 euro (pari al 32,9%, l’aliquota dello scaglione corrispondente comprensiva dell’addizionale regionale); se il contribuente dichiara 82.633,10 euro (l’aliquota marginale, comprensiva dell’addizionale regionale, è del 45,9%) il risparmio sale a 711,16 euro. Una spesa “detraibile”, al contrario, consente sempre un risparmio del 19%, a prescindere dall’entità del reddito.

Sono tra le spese deducibili dal reddito:
– le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap;
– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari;
– i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali;
– i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
– le erogazioni liberali alle istituzioni religiose;
– gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato; – gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
– gli assegni alimentari stabiliti dal giudice e corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del codice civile;
– i contributi a consorzi obbligatori;
– i contributi per i Paesi in via di sviluppo (v. elenco nel sito www.esteri.it);
– i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
– i canoni, livelli e censi;
– le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore;
– le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali;
– le somme restituite al sostituto d’imposta, se tassate in precedenza;
– il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure (v. elenco nel sito www.giustizia. it);
– le somme erogate a titolo di liberalità per il pagamento delle spese difensive di coloro che vengono ammessi al gratuito patrocinio.


DETRAZIONI

Le spese sono divise in due categorie:

gli oneri “deducibili“, ovvero le spese che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l’imposta da pagare;

gli oneri “detraibili“, che invece possono essere sottratte direttamente alle imposte da pagare, diminuendone così l’importo.

Le spese detraibili sono agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta lorda.
In particolare le D. spettano ai contribuenti che hanno familiari a carico o che posseggono redditi di lavoro dipendente o di pensione, di lavoro autonomo o professionale o di impresa minore.

Danno inoltre diritto ad una detrazione d’imposta, nella misura fissa del 19%:
– le spese sanitarie (per l’importo eccedente euro 129,11);
– le spese sostenute per l’acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap;
– gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale e quelli per la ristrutturazione stipulati nel 1997, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale;
– gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari;
– le spese funebri;
– le tasse scolastiche;
– i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (per i contratti stipulati fino al 2000);
– i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001);
– spese veterinarie;
– spese per la conservazione del patrimonio storico e artistico;
– erogazioni liberali per lo spettacolo e/o enti lirici;
– erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche;
– erogazioni liberali a favore delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
– erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
– erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici;
– contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
– erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
– erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.


DICHIARANTE
Chi presenta la dichiarazione.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Possibilità concessa ai coniugi che presentano la dichiarazione tramite il modello 730 di compilare un’unica dichiarazione quando ricorrono certe condizioni.


DICHIARAZIONE CORRETTIVA (ENTRO I TERMINI)
Dichiarazione dei redditi rettificativa del modello Unico già presentato, che possono trasmettere (purché entro il termine di presentazione della dichiarazione) i contribuenti che si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili. Sul modello deve essere barrata l’apposita casella “Correttiva nei termini”.
Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa evidenziano una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti. Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, pụ optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l’anno successivo, ovvero pụ utilizzarlo in compensazione (v. anche Dichiarazione integrativa).


DICHIARAZIONE DEI REDDITI
È l’atto attraverso il quale il contribuente comunica la propria situazione reddituale.
La D. deve essere presentata da tutte le persone che l‘anno precedente hanno avuto redditi (dagli imprenditori e dagli esercenti arti e professioni deve essere presentata anche se non hanno percepito alcun reddito) su modelli predisposti annualmente dall’Agenzia delle Entrate. I modelli variano a seconda che si tratti della D. di persone fisiche, società di persone o di capitali. Per le persone fisiche il modello da utilizzare pụ essere UNICO PF (persone fisiche) oppure – se il dichiarante è un lavoratore dipendente o un pensionato – il modello 730.


DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CON IL MODELLO 730)
Modello semplificato di dichiarazione che i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e i pensionati possono consegnare al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure ad uno degli appositi Centri di assistenza fiscale (Caf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro.
Ai Caf – che possono anche, dietro compenso, compilare la dichiarazione – deve essere presentata tutta la documentazione necessaria.
Quest’obbligo sussiste anche se al Caf viene presentata la dichiarazione già compilata. Gli indirizzi dei Caf regionali sono riportati nel sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Utilizzare il modello 730 presenta notevoli vantaggi:
– è più facile da compilare e non richiede di eseguire calcoli; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all’amministrazione finanziaria. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l’ente pensionistico oppure il Caf a cui il contribuente si è rivolto;
– il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta eventualmente trattenuta in più, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione del mese di luglio (per i pensionati che percepiscono la pensione in rate bimestrali il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre).
In caso debba invece pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, verrà trattenuta dalle compe-tenze dei mesi successivi. Il contribuente pụ anche chiedere (riempiendo una apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l’interesse dello 0,5% mensile.
Non possono utilizzare il 730 (e devono presentare la dichiarazione col modello UNICO) coloro che possiedono redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute (ad es. lavoratori domestici) e coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il 730:
– al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
– al CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio.


DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CON IL MODELLO UNICO)
Modello ordinario di dichiarazione che comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva, la dichiarazione Irap e, facoltativamente, anche il modello 770 Ordinario dei sostituti d’imposta. Per la modalità di presentazione, v. la voce Presentazione della dichiarazione Mod.


UNICO. DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
Dichiarazione con la quale il datore di lavoro comunica l’ammontare complessivo dei compensi e delle altre somme erogate ai propri dipendenti e ai prestatori di lavoro autonomo che abbiano svolto attività per l’azienda, nonché delle imposte sostitutive e delle ritenute effettuate sui redditi diversi e sui redditi da capitale (v. anche Modello 770).


DICHIARAZIONE ICI
È la dichiarazione che il contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve presentare al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, da lui posseduti, per i quali si siano verificate variazioni nel corso dell’anno precedente. Va presentata direttamente al Comune oppure spedita in busta bianca a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all’Ufficio tributi comunale. I Comuni possono sostituire l’obbligo di dichiarazione con la presentazione di una semplice comunicazione, da trasmettere in tempi diversi da quelli previsti per la dichiarazione dei redditi.


DICHIARAZIONE IMU
La dichiarazione Imu è la dichiarazione di una variazione nella tipologia di possesso dell’immobile, ed è obbligatoria nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate, e nei casi in cui si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune. È insomma una dichiarazione che si fa quando c’è una variazione del possesso di un immobile, ma non é necessaria quando si tratta dell’abitazione principale, a meno che i coniugi non abbiano residenze diverse nello stesso Comune. Va presentata anche quando gli immobili godano di riduzione dell’imposta (ad esempio quelli inagibili o inabitabili, o quelli di interesse storico o artistico). Nulla cambia invece per i termini del versamento dell’imposta.


DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Documento che consente di rettificare o integrare i dati esposti in una precedente dichiarazione.
Presupposto per usufruire di tale possibilità è la valida presentazione della dichiarazione originaria (è valida anche la dichiarazione originaria presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza). La D.I. pụ essere presentata sia in via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio postale utilizzando un modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. A seconda del tipo di integrazione o rettifica e dei tempi entro cui viene effettuata, si distinguono vari tipi di D.I.:

  1. da ravvedimento: è quella che consente la regolarizzazione di errori ed omissioni mediante il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi moratori calcolatial tasso legale e della sanzione pecuniaria ridotta. Deve essere presentata, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si è verificato (v. Ravvedimento);
  2. a favore del contribuente: pụ essere presentata per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito d’imposta. Anche in questo caso la D. va prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo. Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa pụ essere utilizzato in compensazione.
  3. in aumento: al di là dei termini previsti per il ravvedimento, è sempre possibile correggere gli errori ed integrare le omissioni nelle dichiarazioni che comportino un maggior reddito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione, senza alcuna riduzione. Questa dichiarazione pụ essere presentata anche quando siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

  1. di errori formali: si tratta di una dichiarazione facoltativa, priva di particolari formalità – al limite, ella forma di una semplice comunicazione – con la quale il contribuente che si avvede di aver commesso errori ed omissioni che non incidono sul debito di imposta e non influiscono sull’azione di controllo (errori “meramente formali”) regolarizza la propria posizione.

DICHIARAZIONE IVA
La dichiarazione Iva pụ essere presentata sia in forma autonoma sia unificata (compresa nella dichiarazione Unico).

La presentazione “in via autonoma” è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

  • le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre
  • le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali
  • i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione Iva per loro conto
  • i soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n. 633/1972)
  • particolari soggetti (per esempio, i venditori “porta a porta”), che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l’invio di Unico
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e la data di presentazione della dichiarazione relativa, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

Sono, invece, esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:

o             ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
o             ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
o             ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)

  • i contribuenti che hanno optato per il regime dei minimi (articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (Legge 16 dicembre 1991, n. 398)
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

DICHIARAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO
Dichiarazione dei redditi Modello Unico, presentata tramite commercialisti, Caf e altri soggetti abilitati. Se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente gli intermediari incaricati di presentarla per via telematica devono rilasciargli:
– una dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, comprovante l’assunzione di incarico a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello;
– l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (la c.d. “ricevuta”), che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per il servizio di accettazione e trasmissione delle dichiarazioni, gli intermediari possono richiedere un corrispettivo. (V. anche Trasmissione telematica).


DICHIARAZIONE VIA INTERNET
Possibilità di compilare la dichiarazione con un apposito programma messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e di trasmetterla via Internet. Sempre via Internet è anche possibile pagare le relative imposte.
Per poter utilizzare questo servizio il contribuente deve chiedere il proprio codice pin, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate. it, nella sezione fisconline.
La trasmissione della dichiarazione via Internet è particolarmente utile per i residenti all’estero.
Per ottenere il codice Pin questi contribuenti devono, dapprima, inoltrare la propria richiesta via web e poi presentare o spedire via fax della richiesta, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento, al Consolato italiano competente.
Le persone temporaneamente non residenti e non iscritte all’anagrafe dell’Ufficio consolare di riferimento non possono inviare l’istanza via fax ma sono tenute a recarsi personalmente presso il Consolato, per consentire la verifica della propria identità.
L’autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pin e la relativa password. Il contribuente che ha ricevuto questa comunicazione pụ acquisire le restanti sei cifre collegandosi col sito dell’Agenzia.


DIFENSORI ABILITATI
Persone – generalmente iscritte in albi professionali – che possono rappresentare e difendere il contribuente dinanzi alle commissioni tributarie.
Nel processo tributario l’assistenza di un D. A. è obbligatoria quando il valore della controversia è superiore ad euro 2.582,28; per valore deve intendersi l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste).

Rientrano nella categoria dei D.A., se iscritti nei relativi albi professionali:
– gli avvocati;
– i dottori commercialisti;
– i ragionieri e periti commerciali;
– i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta ad esse relativi;
– gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti estensione, classamento dei terreni e ripartizione dell’estimo, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale;
– a certe condizioni, anche altre categorie tra cui i funzionari dell’amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza a riposo dopo venti anni di servizio, i funzionari abilitati delle associazioni di categoria, i dipendenti delle imprese per le controversie che le riguardano.

Ai difensori abilitati deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo; in tal caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato.
Ai non abbienti, riconosciuti tali da un’apposita Commissione esistente presso ogni commissione tributaria, è assicurata l’assistenza gratuita.


DIREZIONI E UFFICI CENTRALI (DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
Strutture centrali dell’Agenzia formate da 4 Uffici di staff del Direttore (Pianificazione e controllo, Relazioni esterne, Ispettivo, Studi) e da 7 Direzioni Centrali:

– Direzione centrale gestione tributi
– Direzione centrale accertamento
– Direzione centrale rapporti con enti esterni
– Direzione centrale normativa e contenzioso
– Direzione centrale del personale
– Direzione centrale amministrativa
– Direzione centrale sistemi e processi


DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI (DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
Strutture dell’Agenzia delle entrate (una per ciascuna delle regioni e delle province di Trento e Bolzano) che esercitano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici locali. La loro articolazione interna varia in funzione delle dimensioni della regione.


DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Prerogative riconosciute dallo Statuto del contribuente (v.).


DIRITTO DI ABITAZIONE
Diritto reale sulla casa adibita a residenza familiare e sue pertinenze che spetta al coniuge separato, convenzionalmente o per sentenza, e ai componenti della sua famiglia. Spetta anche all’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, concesso con patto di futura vendita o riscatto.
Il titolare del diritto di abitazione deve pagare l’imposta comunale sugli immobili (Ici) e dichiarare il reddito del fabbricato ai fini Irpef.


DIRITTO DI INTERPELLO
(v. Interpello)


DISABILI
(v. Agevolazioni per disabili)


DIT
(v. Dual Income Tax)


DIVIDENDI
Quote di utili distribuite ai soci delle società per azioni o in accomandita per azioni. I D. sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a titolo d’acconto. In alcuni casi danno diritto anche ad un credito d’imposta.


DOCUMENTO DI TRASPORTO
Documento che a seguito dell’abolizione della bolla di accompagnamento deve essere emesso nelle seguenti ipotesi:

1) qualora si utilizzi la fattura differita
2) per lo spostamento di beni per fini diversi dal trasferimento della proprietà (p. es. lavorazione, deposito, comodato, ecc.).

DOMICILIO FISCALE (COMUNE DI)
Per le persone fisiche, il comune nella cui anagrafe dei residenti sono iscritte. Per i soggetti diversi  dalle persone fisiche, il comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la loro sede amministrativa. Per le persone fisiche non residenti è il comune in cui è stato prodotto il reddito o il maggior reddito; per gli altri soggetti non residenti è il comune in cui hanno stabilito una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, quello nel quale esercitano prevalentemente la loro attività.
Il trasferimento della residenza, come quello della sede legale, in altro comune, comporta automaticamente, con effetto dal sessantesimo giorno, il trasferimento del D.F.. In presenza di determinate circostanze, il trasferimento del D. F. pụ avvenire anche su iniziativa dell’ufficio o su istanza di parte.

DONAZIONI
(v. Successioni e donazioni)

DOPPIA IMPOSIZIONE
Si realizza quando il medesimo reddito viene tassato due volte. La norma fiscale ne sancisce il divieto anche quando si verifica nei confronti di più soggetti in presenza dello stesso presupposto.
La duplicazione che avviene, normalmente, nei rapporti internazionali, viene eliminata sia attraverso strumenti di diritto interno (ad esempio, la concessione di un credito d’imposta) sia attraverso i metodi previsti in apposite Convenzioni contro le doppie imposizioni.

DRENAGGIO FISCALE
Aumento della pressione tributaria per effetto dell’inflazione, pur in assenza di incrementi del reddito reale o delle aliquote. La neutralizzazione del D. pụ essere attuata con l’adeguamento del valore delle detrazioni e degli scaglioni di imposta alla dinamica dell’inflazione.

DUAL INCOME TAX (DIT)
Sistema di tassazione che prevede l’applicazione di un’imposta ridotta (19%) rispetto a quella ordinaria, alla parte degli utili d’impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria dell’incremento di capitale netto verificatosi nell’esercizio.


DUPLICATO (DEL CODICE FISCALE)
Sostituisce il tesserino del codice fiscale smarrito o rubato, e pụ essere chiesto all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, per evitare code o il fastidio di recarsi personalmente in un ufficio, si pụ richiedere ad uno dei videoterminali self-service dell’Agenzia o direttamente via Internet: basta entrare nel sito www.agenziaentrate.it, cliccare su “servizi”, scegliere l’opzione “duplicato codice fiscale” e riempire gli spazi con i propri dati. Dopo qualche giorno di attesa il nuovo tesserino arriverà per posta prioritaria.