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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE

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O


OBBLIGAZIONE FISCALE
Vincolo posto a carico dei contribuenti per l’adempimento di una prestazione a titolo di tributo.
Sorge al verificarsi del presupposto indicato dalla legge, costituito da un’entrata, anche figurativa, di denaro, dal possesso di un bene e da ogni altro fatto rilevante ai fini fiscali.


OMESSO VERSAMENTO
Pagamento di imposta non effettuato, in tutto o in parte, alla scadenza stabilita.


OMOCODIA
Anomalia che si verifica quando due persone, nate nello stesso giorno e nello stesso Comune e con dati anagrafici simili, dovrebbero ricevere lo stesso codice fiscale. L’anagrafe tributaria elimina automaticamente l’O. attribuendo un nuovo codice a entrambi i contribuenti.


ONERI ACCESSORI
Spese che si aggiungono a una principale. Per esempio, nella stipula di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.


ONERI DEDUCIBILI
Spese che la legge consente di dedurre dal reddito complessivo lordo (v. anche Deduzioni). I principali O.D. sono: i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni legislative, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, le spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, etc.
La deducibilità è ammessa a condizione che gli O. siano stati sostenuti dal contribuente e siano rimasti a suo carico nel periodo d’imposta.


ONERI DETRAIBILI
Spese che la legge consente di detrarre percentualmente dall’imposta lorda (v. anche Detrazioni).
I principali sono: spese mediche, interessi passivi su mutui ipotecari per l’abitazione principale, premi di assicurazioni, spese funebri, spese di istruzione, determinate erogazioni liberali in denaro.


ONEROSO
Che comporta spese (v. Titolo oneroso).


ONLUS (ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE)
Associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti che svolgono attività in determinati settori di “utilità sociale” (ad esempio, assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione ecc.) in favore di soggetti svantaggiati. Le O. beneficiano di un regime fiscale agevolato.


OPERAZIONI ESCLUSE
Cessioni di beni o prestazioni di servizi che non sono considerate agli effetti dell’Iva. Essendo irrilevanti ai fini del tributo non concorrono a formare il volume d’affari del soggetto, non danno luogo ad obblighi di fatturazione, registrazione, pagamento e non vanno indicati in dichiarazione.


OPERAZIONI ESENTI
Operazioni che la norma non assoggetta ad Iva, per ragioni di politica fiscale. Oltre a concorrere alla determinazione del volume d’affari, queste O. sono comunque soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione o dichiarazione. A differenza delle operazioni non imponibili, non consentono (tranne che in particolari casi) di recuperare l’imposta assolta sugli acquisti e importazioni.


OPERAZIONI INESISTENTI
Casi in cui viene emessa fattura (o altro documento assimilabile) a fronte di operazioni non realmente effettuate ovvero di operazioni intervenute tra soggetti diversi da quelli effettivi.
Per le fatture emesse per O. I. l’Iva è ugualmente dovuta per l’ammontare in esse indicato. Se sussiste il dolo specifico (intento di evadere o far evadere), l’emissione di fatture per operazioni inesistenti costituisce reato tributario.


OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Cessioni ed acquisti di beni effettuate tra due soggetti Iva che operano in stati dell’Unione Europea, con trasferimento fisico della merce sempre tra paesi UE. Tali O. sono soggette ad un regime particolare destinato a rimanere in vigore fino a quando non verrà definito il regime definitivo degli scambi tra paesi UE.


OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Cessioni e acquisti che non sono sottoposti ad Iva ma concorrono a formare il volume d’affari e comportano l’osservanza degli obblighi formali relati-vi a fatturazione, registrazione e dichiarazione. Queste O. consentono comunque la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti ed importazioni di beni e servizi.


OPZIONE
Facoltà data ai contribuenti che si trovano nelle condizioni previste (ad esempio per quanto riguarda l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati) di operare delle scelte, ad esempio per adottare un regime più favorevole di determinazione del reddito o una modalità di tenuta della contabilità più semplice di quella prevista in via ordinaria. In materia di Iva l’O. si esercita nella dichiarazione annuale o, per le nuove attività, nella dichiarazione di inizio attività. In mancanza di scelta esplicita pụ essere desunta anche da un comportamento di fatto del contribuente (c.d. comportamento “concludente”).