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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE

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R


RATA
Ciascuno dei singoli pagamenti, corrisposti a scadenze prefissate, in cui è suddivisa una somma da versare.


RATEAZIONE DELLE IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO
Possibilità per il contribuente in situazione di temporanea difficoltà, che ne fa istanza in carta bollata all’Ufficio competente per territorio, di ottenere una dilazione delle somme indicate nella cartella di pagamento sino a 60 rate (con scadenza ad ogni fine mese) o, in alternativa, sino a 48 rate che decorrono dopo un periodo di sospensione di un anno. Per la concessione della R. è indispensabile che alla data di presentazione dell’istanza non siano iniziati gli atti esecutivi; a tal fine l’Ufficio che concede la rateazione deve acquisire una dichiarazione dal competente Concessionario della riscossione. Per importi superiori a euro 25.822, l’Ufficio richiede a garanzia la prestazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi, nella misura del 6% annuo, con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione al tempo della rateazione).
In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive il provvedimento di rateazione decade automaticamente e l’intero importo residuo viene posto in riscossione immediatamente, senza possibilità di ulteriori dilazioni.


RATEIZZAZIONE
Possibilità per il contribuente di dilazionare, con una apposita indicazione sul modello F24, i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi. Non si possono rateizzare gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfettaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.


RAVVEDIMENTO
Possibilità di regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione, sia nel pagamento delle somme dovute. Il R. comporta la riduzione delle sanzioni minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo o, in mancanza della dichiarazione, entro un anno dalla violazione.
Condizione essenziale per usufruire del beneficio è che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc).
Possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta o della differenza dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta:

  1. l’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione;
  2. l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
  3. l’omesso o insufficiente pagamento dell’Iva, anche in acconto, risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche.

Per regolarizzare solo l’omesso versamento non occorre presentare una dichiarazione integrativa.

(v. ravvedimento sprint); (v. ravvedimento breve); (v. ravvedimento lungo)


REATI TRIBUTARI
Violazioni consistenti generalmente nella mancata o tardiva esecuzione degli adempimenti fiscali. Con il decreto legislativo n. 74/00 il legislatore ha riformato la disciplina dei reati tributari, concentrando il potere sanzionatorio penale sulle fattispecie effettivamente lesive dell’interesse fiscale o erariale (interesse alla riscossione delle imposte).


REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
Entrate di natura eterogenea, assimilate dal punto di vista fiscale ai redditi di lavoro dipendente e quindi da dichiarare, senza diritto a detrazioni, in una apposita Sezione del Quadro relativo al lavoro dipendente. Esempio di R.: le borse di studio o di formazione professionale, le indennità per pubbliche funzioni.


REDDITI (CATEGORIE DI -)
Sono i vari tipi di compensi o proventi indicati dal Testo unico delle imposte sui redditi. Possono essere:

– da capitale interessi, proventi delle obbligazioni e delle azioni e altre entrate derivanti dall’impiego di capitale
– fondiari proventi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Tale reddito si distingue in reddito dominicale dei terreni, reddito agrario e reddito di fabbricati.
– di impresa derivanti dall’esercizio di imprese commerciali.
– da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni
– da lavoro dipendente derivanti da lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio nei casi previsti dalla legislazione sul lavoro. Sono inoltre considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni e gli assegni equiparati e altri redditi ad essi assimilati dalla legge (es. borse di studio, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.);
– diversi categoria residuale in cui confluiscono i redditi derivanti da vari eventi che non sono riconducibili nelle altre categorie di redditi ma che comportano comunque un incremento di ricchezza.


REDDITI DI CAPITALE (TASSAZIONE DEI -)
Imposizione degli interessi, dei proventi di obbligazioni e azioni e delle altre entrate derivanti dall’impiego di capitale. È effettuata sulla base del principio di cassa, senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi sostenuti per la loro produzione.

I R. da capitale sono soggetti alle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d’imposta che li erogano.
In genere, tranne che per ipotesi particolari, la ritenuta – nella misura del 12,50 per cento – è applicata a titolo d’imposta (e cioè in forma definitiva) nei confronti delle persone fisiche non esercenti attività di impresa commerciale. In questo caso il contribuente è esonerato dalla loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.


REDDITI FINANZIARI
Entrate derivanti dalle cessione di partecipazioni, titoli e valute e da altre operazioni di carattere finanziario. In particolare, sono le plusvalenze e i redditi derivanti dalle seguenti operazioni:

– cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
– cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate
– cessioni a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli o di certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa (ad esempio, obbligazioni e titoli similari, certificati d’investimento e cambiali finanziarie, titoli atipici quali i certificati rappresentativi di contratti di associazione in partecipazione, titoli rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, certificati di deposito, cambiali e accettazioni bancarie)
– cessioni a titolo oneroso di valute estere e di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, oggetto di cessione a termine o provenienti da depositi o conti correnti
– cosiddetti “contratti derivati”, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che presenta la caratteristica di poter essere “chiuso” o eseguito in forma differenziale ossia con il pagamento di semplici differenze di prezzo.
Le plusvalenze e i redditi derivanti dalle operazioni sopra elencate costituiscono redditi diversi se conseguiti da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o della qualità di lavoratore dipendente), da società semplici e da soggetti ad esse equiparati, da enti non commerciali, sempreché l’operazione non sia effettuata nell’esercizio di imprese commerciali e dai soggetti non residenti (quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato).


REDDITI FINANZIARI (TASSAZIONE DEI)
Imposizione attuata mediante un’imposta sostitutiva ad aliquota proporzionale (che evita, quindi, l’applicazione delle aliquote progressive previste dall’imposta sui redditi).


REDDITO
Insieme delle entrate conseguite da un soggetto in un determinato periodo di tempo – in genere coincidente con l’anno solare – a seguito dell’esercizio di un’attività, del godimento di un bene o dell’effettuazione di una operazione.


REDDITO AGRARIO
È il reddito attribuito ai fini fiscali a chi (proprietario, affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo.
È determinato dal catasto in misura fissa, in base al tipo di terreno e di coltura (v. anche Reddito dominicale).


REDDITO COMPLESSIVO
Somma dei redditi posseduti dal contribuente in un periodo d’imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d’appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il R. C. è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Concorrono alla determinazione del R. C., con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali o dall’attività di lavoro autonomo.
Sottraendo dal R. C. le deduzioni si ottiene il reddito imponibile.


REDDITO DOMINICALE
Remunerazione della proprietà del terreno, in quanto tale, a prescindere dalle coltivazioni effettuate. Anche Il R. D., come il reddito agrario, viene determinato su base catastale, mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.


REDDITO IMPONIBILE
(v. Imponibile).


REGIMI FISCALI
(v. regime dei nuovi minimi o ex minimi); (v. regime delle nuove iniziative produttive).


REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
Il regime delle nuove iniziative produttive è un regime agevolato istituito dall’art. 13 della L. 388/2000 che si applica a chi avvia un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
Tale regime, per il primo periodo d’imposta e i due successivi, prevede il pagamento di  un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.
Requisiti per usufruirne:

  • mancato esercizio negli ultimi tre anni di attività d’impresa/lavoro autonomo
  • attività che non è prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
  • ricavi non superiori a 30.987,41 euro (attività di prestazioni di servizi) o a 61.974,83 euro (altre attività)
  • rispetto obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi

Semplificazioni e obblighi contabili:

  • esonero dalla tenuta dei registri contabili
  • obbligo di fatturare e certificare i corrispettivi (se previsto), conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione

Agevolazioni fiscali:

  • reddito, determinato come differenza tra ricavi e costi, si applica l’imposta sostitutiva Irpef del 10%
  • non assoggettamento a ritenuta d’acconto;
  • determinazione annuale Iva a debito, (dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).
  • Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali.

REGIME DEI NUOVI MINIMI O EX MINIMI
L’Agenzia delle Entrate con i provvedimenti n. 185820/2011 e n. 185825/2011 del 22dicembre 2011 ha dettato le regole attuattive per l’applicazione dei due nuovi regimi agevolati: i “nuovi minimi o ex minimi”.
Dal 1.1.2012 è inoltre entrato in vigore il nuovo regime dei minimi il quale è applicabile:

  • per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi;
  • anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni;
  • dalle persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Il nuovo regime è applicabile anche da parte dei soggetti che sono già in attività, a condizione che la stessa sia iniziata dopo il 31.12.2007.

Condizioni per fruire del regime:
il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
 se l’attività costituisce il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a € 30.000;Ø
 l’attØività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione. In merito a tale requisito, in assenza di ulteriori specifici chiarimenti, si ritiene possibile richiamare l’interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E nella quale è stato precisato che vi è mera prosecuzione quando la “nuova” attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita.

Tra le novità figurano:

  • niente ritenuta d’acconto e niente “spesometro” per i contribuenti che possono accedere al “nuovi minimi”;
  • il vincolo per cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente, non opera quando il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
  • il nuovo regime agevolato è aperto anche a quanti abbiano optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione).

Novità del provvedimento:

  • La sola apertura della partita Iva non costituisce inizio attività;
  • pụ proseguire l’attività svolta da dipendente chi ha perso il lavoro;
  • pụ accedere al regime chi ha optato per il regime ordinario fermi rispettando i limiti temporali;
  • chi esce del regime non pụ più rientravi;
  • i compensi non sono soggetti a ritenuta;
  • obbligo di iscriversi all’archivio Vies per chi vuole fare acquisti intracomunitari.

REGISTRAZIONE DI ATTI
Formalità consistente nell’annotazione in pubblici registri degli elementi essenziali di un atto scritto o di un contratto verbale, al fine dell’acquisizione della data certa agli effetti civilistici.
Vi sono due categorie di atti da sottoporre a registrazione e per i quali si paga l’imposta di registro:
– atti da registrare obbligatoriamente in termine fisso (ad es. le vendite di immobili, le cessioni d’azienda, le fideiussioni, gli accolli di debiti vanno registrati entro 20 giorni, le locazioni di immobili urbani entro 30 giorni);
– atti da registrare in caso d’uso (ad es. i contratti soggetti ad Iva).


REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Obbligo eseguito presentando i contratti all’ufficio locale delle entrate e pagando l’imposta di registro entro 30 giorni dalla data dell’atto.
Vanno registrati tutti i contratti di locazione di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.

Per la registrazione si deve pagare:
– per gli immobili urbani il 2% del canone annuo
– per i fondi rustici lo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
– per gli altri immobili il 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.

Per la registrazione della prima annualità l’imposta di registro non pụ essere inferiore a euro51,65. Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti eguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera imposta.


REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER VIA TELEMATICA
Possibilità di provvedere via Internet alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili e al pagamento del relativo tributo. Per i possessori di cento o più unità immobiliari la registrazione telematica è obbligatoria.
Coloro che intendono utilizzare il canale telematico devono innanzitutto provvedere – se già non lo posseggono – a richiedere il codice personale riservato denominato Pin (v.). Possono, altrimenti, avvalersi di intermediari abilitati come i consulenti fiscali, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le agenzie immobiliari iscritte negli albi dei mediatori nonché di altri soggetti abilitati quali ad esempio i Caf, i dottori o ragionieri commercialisti, i consulenti del lavoro. Dal sito www.agenziaentrate.it è possibile scaricare gratuitamente il software che consente di predisporre il file da inviare, di controllare la sua conformità alle specifiche dell’Agenzia, trasmetterlo ed effettuare sempre online il pagamento dell’imposta di registro. A tal fine occorre essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia, il cui elenco è disponibile sullo stesso sito Internet.
La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono correttamente all’Agenzia delle Entrate.

RENDITA CATASTALE
È il valore ai fini fiscali attribuito agli immobili in base alle tariffe d’estimo. Gli uffici del Territorio determinano le tariffe d’estimo tenendo conto:

– del Comune;
– della zona censuaria (che è una sola, in genere, per i comuni medio-piccoli e più di una per le città più grandi);
– della categoria (ad es. A/2 se l’immobile è di tipo civile, A/3 se di tipo economico, A/4 se di tipo popolare);
– della classe.

Le tabelle delle tariffe d’estimo sono consultabili presso gli Uffici dell’Agenzia del Territorio (ex uffici catastali). La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell’immobile (vani, mq o mc).


RENDITE FINANZIARIE
Sono redditi di capitale oppure redditi diversi di natura finanziaria. Sono redditi di capitale gli interessi, gli utili e i proventi derivati dall’impiego di un capitale (tra cui, ad esempio, gli interessi bancari e i dividendi azionari). Sono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze derivanti da atti di negoziazione (i cosiddetti capital gain), da rimborso di titoli e i proventi aleatori.


RESPONSABILE D’IMPOSTA
Soggetto che risponde del pagamento del tributo insieme con il contribuente (obbligato principale).
A differenza del sostituto di imposta che è obbligato al pagamento in luogo del contribuente, il R. è obbligato solidalmente con il contribuente e vanta nei confronti di quest’ultimo il diritto di rivalsa per l’intera somma pagata. Figure tipiche di responsabile di imposta: il notaio che ha redatto l’atto o ne ha autenticato le firme, per l’imposta di registro; i pubblici ufficiali che hanno ricevuto od autenticato l’atto soggetto a trascrizione, per le imposte ipotecarie; lo spedizioniere doganale, per il pagamento di tributi inutilmente richiesti con procedura esecutiva al proprietario delle merci.


RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Obbligo che sorge quando due o più soggetti sono tenuti tutti in via principale all’adempimento di un obbligo tributario che pụ riguardare la presentazione di una dichiarazione ovvero il pagamento di un tributo. Ad esempio nell’imposta di registro obbligati al pagamento dell’imposta sono, per solito, una pluralità di soggetti (pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto, parti contraenti, parti in causa). Nelle imposte ipotecarie, invece, sono responsabili solidali coloro nel cui interesse è fatta la richiesta di trascrizione dell’atto ed i debitori contro cui è iscritta o rinnovata l’ipoteca. Quando sussiste la R. S. il Fisco pụ rivolgersi indifferentemente ad uno dei coobbligati per richiedere il pagamento dell’intera somma dovuta, con effetto liberatorio nei confronti di tutti. La responsabilità solidale pụ essere prevista anche in relazione al pagamento delle sanzioni irrogate a seguito di una violazione. (V. anche Solidarietà tributaria).


RICAVI O COMPENSI
Corrispettivi per la cessione di beni o la prestazione di servizi, che caratterizzano rispettivamente l’attività d’impresa o di lavoro autonomo.


RICEVUTA FISCALE
Documento che deve essere rilasciato da alcune categorie di operatori (ad esempio, artigiani) che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali non sia obbligatoria l’emissione della fattura. Contiene l’indicazione delle operazioni effettuate e il relativo importo pagato.


RICORSO
Atto mediante il quale i contribuenti si oppongono, entro il termine perentorio di 60 giorni, ai provvedimenti emessi dall’amministrazione finanziaria.
Il R. deve essere redatto in carta da bollo e contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

– la Commissione tributaria a cui ci si rivolge;
– il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente (e, quando c’è, del suo legale rappresentante);
– la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);
– il codice fiscale;
– l’ufficio (o l’ente locale o il concessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto;
– gli estremi dell’atto impugnato (avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.);
– l’oggetto della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dell’atto);
– i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;
– la sottoscrizione del ricorrente;
– la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito.

Il R. deve essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio dell’Agenzia, Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:
– notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile;
– invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
– consegna diretta all’ufficio finanziario (o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre. In tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta.
L’introduzione vera e propria del processo tributario avviene con la costituzione in giudizio.


RIMBORSI IVA ANNUALI
Crediti risultanti dalla dichiarazione annuale che il contribuente pụ far valere presentando al concessionario della riscossione competente un’apposita istanza in duplice esemplare (modello VR/2002) e prestando – tranne che in caso di esonero – idonea garanzia tramite fideiussione o polizza fideiussoria a favore dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di richiesta di rimborso del credito Iva di ammontare superiore a 516.456,90 euro, il concessionario della riscossione provvederà al rimborso fino a detto limite mentre l’eccedenza sarà rimborsata successivamente su disposizione dell’ufficio delle Entrate competente.


RIMBORSI IVA INFRANNUALI
Restituzione della eccedenza di Iva detraibile del trimestre, effettuata dietro presentazione di un’apposita istanza entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.


RIMBORSO
Restituzione da parte dell’erario di quanto versato in più dal contribuente. Pụ essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, disposto automaticamente dagli Uffici delle Entrate in sede di liquidazione dell’imposta oppure chiesto successivamente dal contribuente. Insieme alla somma da rimborsare l’ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.

Sono eseguiti d’ufficio i rimborsi:
– per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all’anno successivo oppure quando, avendo scelto per il riporto, si è poi dimenticato di effettuarlo (in questo caso pụ essere consigliabile presentare comunque una domanda);
– per i crediti derivanti da errori materiali imputabili allo stesso Ufficio (ad esempio, iscrizione a ruolo di una somma superiore a quella accertata).

In questi casi, se l’amministrazione si accorge dell’errore ha il dovere di provvedere alla restituzione dell’indebito senza necessità di istanza dell’interessato;
– per i crediti derivanti da una decisione delle Commissioni tributarie: se l’imposta da iscrivere a ruolo in base alla decisione è inferiore a quella già iscritta e riscossa, l’Ufficio deve disporre lo “sgravio” parziale per effetto del quale il Concessionario della riscossione restituirà le somme riscosse.
I rimborsi sono eseguiti a richiesta dell’interessato in tutte le altre ipotesi di versamenti indebiti o comunque in eccedenza rispetto a quanto dovuto.

In questi casi è necessaria, di regola, una domanda scritta del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza:
– per le imposte sui redditi (Irpef, Irpeg, ecc.) entro 48 mesi;
– per le imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, ecc.) entro tre anni.

Nel caso di rigetto della domanda, il contribuente pụ proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.


RIMBORSO DI TASSE AUTO
Restituzione di pagamenti in eccesso o non dovuti, effettuata dietro apposita domanda da presentare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento. Il modello di domanda è disponibile presso gli uffici tributari delle Regioni, presso le direzioni regionali delle entrate e gli uffici locali dell’Agenzia.
Per le regioni a statuto ordinario la domanda di rimborso si presenta, in carta semplice, all’ufficio finanze e tributi della regione.
Per le regioni a statuto speciale la domanda, in carta semplice, si presenta all’ufficio locale dell’Agenzia o, se non ancora istituito, alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate. Per i residenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano l’istanza si presenta all’apposito ufficio provinciale.


RISCOSSIONE (SOSPENSIONE)
Agevolazione concessa al contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, quando pụ subire gravi danni dalla necessità di effettuare il pagamento prima della pronuncia della Commissione Tributaria. Il contribuente che si trova in queste condizioni pụ produrre istanza di sospensione alla Commissione (sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente, al Centro di Servizio, per le cartelle da questo emesse, se non è stato soppresso. In caso contrario l’istanza va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia o, se non ancora operativo, all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette o all’Ufficio Iva. Per i ruoli non emessi dal Centro di servizio l’istanza di sospensione va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia o, se non ancora operativo, alla Sezione staccata della Direzione Regionale.
L’istanza è in carta libera e, possibilmente, deve recare allegata una copia dell’atto impugnato nonché una copia del ricorso prodotto. V. anche Sospensione amministrativa e giudiziale della riscossione.


RISCOSSIONE (RATEAZIONE)
(v. Rateazione delle imposte iscritte a ruolo).


RISERVE
Accantonamenti di quote del patrimonio netto di cui costituiscono un accrescimento. Le R. difendono l’impresa da perdite ed eventi imprevisti e tutelano i creditori sociali. Sono collocate nel passivo dello stato patrimoniale e si distinguono in riserve di utili (se formate da utili non distribuiti) e riserve di capitali (se derivanti da apporti di capitale). La legge fiscale prevede alcune riserve in sospensione di imposta le quali vengono tassate al verificarsi dell’evento futuro (distribuzione ai soci).


RISPARMIO AMMINISTRATO
Regime di tassazione in materia di capital gain, in base al quale il soggetto a cui sono stati affidati in custodia o in amministrazione i titoli (ad esempio, banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, ecc.) applica l’imposta sostitutiva del 12,5% alle plusvalenze effettivamente realizzate. Possono optare per tale regime esclusivamente le persone fisiche che affidano i titoli in custodia o in amministrazione ai soggetti abilitati (ad esempio, banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, ecc.).


RISPARMIO GESTITO
Regime di tassazione in materia di capital gain, in base al quale il gestore del patrimonio (ad esempio, banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, ecc.) applica l’imposta sostitutiva del 12,5% al risultato della gestione maturato, e quindi non effettivamente realizzato, nel periodo d’imposta.
Possono optare per tale regime esclusivamente le persone fisiche che hanno conferito l’incarico di gestione patrimoni ai soggetti sopra elencati.


RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (DETRAZIONE PER )
Possibilità concessa al possessore di un immobile (proprietario, affittuario, ecc.) di detrarre dall’Irpef, nei limiti del 50%, le spese sostenute per ristrutturarlo. In particolare, con il Decreto Legge 83/2012 (Decreto Crescita) si è intervenuti innalzando la percentuale di detrazione IRPEF al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, per un massimo di spesa, raddoppiato, pari a 96.000 euro per unità immobiliare.


RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D’ACCONTO (O RITENUTA D’ACCONTO)
Somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga (c.d. sostituto d’imposta) e che rappresenta (diversamente dalla ritenuta a titolo di imposta) una parte dell’imposta totale dovuta.
L’acconto è infatti basato sull’ammontare del reddito da cui viene sottratto, e non tiene conto degli altri redditi del sostituito. Al momento della dichiarazione il contribuente deve dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d’acconto. Nel caso che le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d’acconto, il contribuente dovrà tenerne conto nella dichiarazione.

CHI EMETTE FATTURA (Percipiente)

CHI RICEVE FATTURA (Sostituto d’imposta)

COME FATTURARE ?
Titolare P. IVA   Titolare P. IVA   CON RITENUTA D’ACCONTO
Titolare P. IVA   Privato SENZA RITENUTA D’ACCONTO
Privato Privato SENZA RITENUTA D’ACCONTO
Privato Titolare P. IVA   CON RITENUTA D’ACCONTO

La R.A. si applica esclusivamente quando si lavora per clienti con partita IVA, i quali diventano sostituti d’imposta e versano la ritenuta a chi effettua la prestazione.

IL PRIVATO NON E’ MAI SOSTITUTO D’IMPOSTA


Il SOSTITUTO D’IMPOSTA
(colui che paga il compenso) è OBBLIGATO:

1)            Ad effettuare certificazione dei compensi (anche in caso di prestazione occasionale) al percipiente;
2)            A redigere modello 770 con le ritenute d’acconto operate al percipiente.

La R.A. deve essere versata dal sostituto d’imposta entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo alla data di pagamento della fattura.


LA RITENUTA D’ACCONTO “CON E SENZA” GESTIONE SEPARATA
La ritenuta d’acconto va calcolata nella percentuale del 20% su:

  • Imponibile, se il soggetto versa la cassa a titolo di INPS;
  • Imponibile + la gestione separata 4% se il soggetto è iscritto alla gestione separata INPS;
  • Compenso lordo, se il soggetto versa la gestione separata INPS per prestazione occasionale.

IMPORTI SUI QUALI SI CALCOLA LA RITENUTA
La determinazione della base imponibile soggetta a ritenuta segue determinate regole.
In particolare, rientrano nella base imponibile, oltre ai compensi professionali, anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultano intestate, oltre che al professionista, anche al committente nell’interesse del quale sono state sostenute.
Inoltre, è soggetto a ritenuta il contributo Inps addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile:

  • i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde
  • l’eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti)
  • le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.

Riguardo ai redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore e ai diritti per opere d’ingegno, il reddito imponibile è dato dall’ammontare dei compensi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo d’imposta ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute (importo elevato al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni).
L’acconto è infatti basato sull’ammontare del reddito da cui viene sottratto, e non tiene conto degli altri redditi del sostituito. Al momento della dichiarazione il contribuente deve dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d’acconto. Nel caso che le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d’acconto, il contribuente dovrà tenerne conto nella dichiarazione.


RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA
Somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga (c.d. sostituto d’imposta) e che rappresenta (diversamente dalla ritenuta a titolo di acconto) l’intera imposta dovuta. Il contribuente (c.d. sostituito) non ha quindi più l’obbligo di dichiarare il reddito in questione.


RIVALUTAZIONE DI REDDITI E RENDITE
Operazione che permette di aggiornare, aumentandoli, i valori delle rendite catastali e dei redditi dominicali e agrari. Ad esempio, per rivalutare la rendita catastale dei fabbricati occorre moltiplicarla per 1,05.


RUOLO
Elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dagli uffici dell’amministrazione finanziaria ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. (v. Iscrizione a ruolo).