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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE

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L


LAVORO AUTONOMO (REDDITI DA)
Compensi derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni (sono quindi escluse tutte le attività svolte sotto forma d’impresa).


LAVORO SOMMERSO (“LAVORO NERO”)
Prestazione lavorativa svolta in violazione della normativa tributaria e contributiva. La recente legislazione prevede una serie di incentivi fiscali e previdenziali volti a favorire l’emersione dell’economia sommersa. Essi si concretizzano, previa presentazione di un’apposita dichiarazione, nell’applicazione di un’imposta sostitutiva di Irpef ed Irpeg (10% il primo anno, 15% il secondo, 20% il terzo) sull’incremento dei redditi dichiarati per i tre periodi di imposta successivi alla regolarizzazione, nonché – per le annualità pregresse – con un’apposita proposta di concordato. Al programma di emersione possono aderire sia i datori di lavoro (imprenditori individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali e non, esercenti arti e professioni anche in forma associata) che hanno fatto ricorso al lavoro irregolare, sia gli stessi lavoratori, con esclusione dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale od occasionale e dei familiari del datore di lavoro. Per i lavoratori i benefici consistono nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef (6% primo anno, 8% secondo anno, 10% terzo anno) sui redditi emersi, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile.


LEASING
Contratto col quale un soggetto cede ad un altro il godimento di un bene contro il versamento di un canone periodico, per un determinato lasso di tempo. Al termine di tale periodo chi ha ricevuto il bene in godimento pụ restituirlo, acquistarlo in proprietà (cosiddetto riscatto) oppure continuare nel godimento previa revisione dei canoni.


LIBRI CONTABILI
Scritture che devono tenere obbligatoriamente tutti i soggetti che svolgono attività economiche fiscalmente rilevanti, salvo i casi di esonero espressamente previsti. Di recente gli obblighi di tenuta dei libri sono stati notevolmente semplificati.


LICENZA FISCALE DI ESERCIZIO
Autorizzazione richiesta per l’esercizio di un’attività commerciale nel settore di prodotti soggetti ad accise quali liquori, profumeria, vino, birra, alcool. Si ottiene presentando domanda all’Ufficio tecnico di finanza (Agenzia delle Dogane) del capoluogo della sede ove si intende svolgere l’attività.


LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
Attività svolta dall’Agenzia delle Entrate per determinare l’imposta dovuta.


LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi svolta in via automatica dal Sistema Informativo dell’Agenzia delle entrate. Attraverso la L. è possibile:

– correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d’imposta e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
– ridurre le detrazioni, le deduzioni e i crediti esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
– verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Quando dalla liquidazione emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione l’Agenzia provvede ad inviare al contribuente o al sostituto d’imposta un’apposita comunicazione in modo da:

– evitare il ripetersi di errori nelle successive dichiarazioni;
– regolarizzare gli aspetti formali;
– consentire al contribuente o al sostituto d’imposta di comunicare all’Amministrazione finanziaria eventuali dati ed elementi non considerati nella fase di liquidazione.

Se, invece, la liquidazione automatica non ha riscontrato alcun errore, al contribuente viene inviata una comunicazione di regolarità, che ha lo scopo di tranquillizzarlo sull’esito dell’esame.
La procedura di L. deve concludersi entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.


LIQUIDAZIONE IVA
Determinazione dell’imposta dovuta per il periodo di riferimento (mese o trimestre) che si ottiene detraendo l’Iva sugli acquisti per i quali è ammessa la detrazione dall’Iva sulle vendite imponibili.
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo va portato in detrazione nel periodo successivo. Deve ovviamente essere versato anche il conguaglio di fine anno, risultante dalla differenza tra l’ammontare dell’imposta risultante dalla dichiarazione e l’ammontare delle somme versate periodicamente.


LIQUIDAZIONE IVA MENSILE
Generalmente la liquidazione IVA va effettuata, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 241/97, con periodicità mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.


LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE
Generalmente la liquidazione IVA va effettuata, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 241/97, con periodicità mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Esistono peṛ delle eccezioni per le quali è consentito fare la liquidazione trimestrale:

  1. i contribuenti che esercitano attività d’impresa costituita da prestazioni di servizi ovvero che esercitano arti e professioni e che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito un volume d’affari non superiore a € 400.000,00
  2. i contribuenti che esercitano altre attività e che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito un volume d’affari non superiore a € 700.000,00.

La liquidazione trimestrale deve essere fatta entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari (quindi 16 maggio per il primo trimestre, 16 agosto per il secondo trimestre e 16 novembre per il terzo trimestre, mentre la liquidazione del quarto trimestre si effettua direttamente nella dichiarazione annuale).

La scelta del regime in base alle condizioni di fatturato è valida per un solo anno fiscale e va comunicata in dichiarazione annuale, oppure con la dichiarazione di inizio attività. La liquidazione trimestrale IVA comporta un aggravio di interessi nella misura dell’1% in fase di versamento. E’ facoltà dell’azienda scegliere la liquidazione mensile anche se ricorrono i presupposti per il regime trimestrale.

Infine esiste una categoria detta dei ‘trimestrali speciali’ che, indipendentemente dal volume d’affari, possono optare per le liquidazioni ed i versamenti con periodicità trimestrale. Rientrano in questa categoria gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione e gli autotrasportatori per conto terzi iscritti nell’apposito all’albo di cui alla Legge 6/6/74 n.298.

Se alla chiusura periodica il calcolo risultasse a favore dell’azienda (IVA a credito), l’importo verrà riportato nel calcolo algebrico del periodo di liquidazione successivo.


LIQUIDAZIONE IVA ANNAULE
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo ed è rateizzabile in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e coś via) e, in ogni caso, l’ultima rata non pụ essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e coś via).

Se il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione unificata (in questa categoria rientrano la maggior parte dei contribuenti Iva) il versamento pụ essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Pertanto, sintetizzando, se il contribuente presenta la dichiarazione Iva autonoma, pụ scegliere tra:

  • il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo
  • la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il contribuente, invece, è tenuto a presentare la dichiarazione Iva all’interno del modello Unico, pụ scegliere di:

  • versare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16 marzo
  • versare tale importo sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi
  • rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – Iva annuale saldo.


LISTE SELETTIVE
Elenchi di contribuenti scelti, in base a particolari criteri ed indici di pericolosità fiscale, dall’amministrazione finanziaria per essere sottoposti al controllo.


LOCATARIO
Chi riceve un bene in locazione, dietro corrispettivo.


LOCATORE
Chi dà un bene in locazione.


LOCAZIONE (CONTRATTO DI LOCAZIONE)
Comunemente detto affitto, è il contratto con cui il locatore dà in godimento al conduttore (locatario) un bene in cambio di un corrispettivo periodico, detto canone.