A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Click su una delle lettere dell’alfabeto per vedere i contenuti.

TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE

Le informazioni contenute nel glossario fiscale di questo sito sono state raccolte, confrontate, verificate ed elaborate ma il proprietario del sito web non può escludere in modo assoluto eventuali inesattezze e mancati aggiornamenti. A tale proposito si consiglia, preliminarmente alla visione del presente glossario fiscale, di approfondire quanto contenuto nelle avvertenze di utilizzo e note legali, nella liberatoria, nella propiertà e copyright ad esso riferiti.

I


ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)
Imposta, di pertinenza dei Comuni, che colpisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. Sono tenuti al pagamento dell’I., anche se non risiedono nel territorio dello Stato, il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

Per i fabbricati la base imponibile dell’I. è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
– 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
– 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
– 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1).

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune (normalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille). Per l’abitazione principale è riconosciuta una detrazione d’imposta e, spesso, una aliquota differenziata. Le aliquote dell’I. possono essere ottenute rivolgendosi al Comune oppure tramite il sito www.ancicnc.it.


IMMOBILI (IDENTIFICAZIONE DEGLI)    
Attività svolta dall’Agenzia del Territorio per l’attribuzione della rendita.
A questi fini, il territorio di ogni Comune viene rappresentato su fogli di mappa; ogni unità immobiliare è identificata dal nome del Comune, e dai numeri di Foglio, Particella e Subalterno.
Quest’ultimo individua la singola unità nell’ambito del fabbricato (particella). Il territorio dei Comuni più grandi viene ulteriormente diviso in “zone censuarie”. Ciascuna unità immobiliare viene poi classificata tenuto conto delle sue caratteristiche e della destinazione.

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi:
A Unità immobiliari per uso abitazione o assimilabili
B Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi (collegi, caserme, ecc.)
C Unità immobiliari di tipo commerciale.
D Immobili destinati a particolari usi (cinema, teatri, opifici, ecc.).

All’interno del gruppo A (abitazioni) sono comprese le seguenti categorie:
A/1 abitazioni di tipo signorile
A/2 abitazioni di tipo civile
A/3 abitazioni di tipo economico
A/4 abitazioni di tipo popolare
A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 abitazioni di tipo rurale
A/7 abitazioni in villini
A/8 abitazioni in ville
A/9 castelli e palazzi storico-artistici
A/10 uffici e studi privati
A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi


IMMOBILI INAGIBILI
Fabbricati per i quali è stata accertata, dagli organi comunali o da eventuali altri organi competenti, l’inagibilità per degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) o per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione. I proprietari possono segnalare all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione dell’immobile e, quindi, ottenere la variazione dell’accertamento catastale.
All’immobile verrà attribuita una nuova rendita con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.
Fino a quando il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito degli I.  eve essere tassato secondo i criteri ordinari.


IMMOBILI (IMPOSTE SUGLI)
Tributi che colpiscono il reddito di terreni e fabbricati (Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso (Ici), il loro trasferimento (imposta di registro, Iva, imposte ipotecaria e catastale).
Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa, l’Iva), l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale; nel caso di trasferimento per donazione (o successione), le imposte ipotecaria e catastale più l’imposta di registro se la donazione viene effettuata tra estranei e viene superata la franchigia.
Per quanto riguarda l’Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta. Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire. Per l’Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva del soggetto che lo possiede.


IMMOBILI STRUMENTALI
Sono quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale o dell’arte o professione. Gli I. S., che vanno indicati nel registro dei beni ammortizzabili, non sono produttivi di reddito fondiario in quanto concorrono a formare il reddito di impresa o di lavoro autonomo.


IMPONIBILE, REDDITO IMPONIBILE
(v. Base imponibile)


IMPORTAZIONE
Acquisto di beni da paesi o territori extra UE ed introduzione degli stessi in Italia, da chiunque effettuata (aziende, professionisti e privati). Si applica l’Iva con la stessa aliquota prevista per le analoghe operazioni effettuate in Italia. L’imposta viene riscossa direttamente in dogana al momento dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato.


IMPOSTA
Parte di ricchezza privata che lo Stato, le regioni e gli enti locali prelevano coattivamente per far fronte alle spese necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal punto di vista giuridico, l’I. è un’obbligazione che nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattività e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato. Voci collegate: tassa, tributo.


IMPOSTA ACCERTATA
Debito determinato in seguito ad accertamento, che deve essere pagato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento oppure gradualmente secondo quote crescenti, in caso di presentazione di ricorso, in relazione ai vari gradi del giudizio.


IMPOSTA DI BOLLO
(v. Bollo)


IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO
(v. Accise)


IMPOSTA DI REGISTRO
Prelievo che colpisce i trasferimenti di ricchezza. Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle aliquote indicate nella tariffa allegata al decreto istitutivo, in misura proporzionale al valore dell’atto registrato. In alcuni casi sono tassati in misura fissa.


IMPOSTA LORDA
Importo che si ottiene applicando ai singoli scaglioni di reddito imponibile ai fini Irpef le rispettive aliquote marginali. Sottraendo le detrazioni dall’I. L. si ottiene l’imposta netta.


IMPOSTA PERSONALE
Tributo che colpisce la ricchezza in quanto appartenente ad una determinata persona. Tipico esempio di I. P. è l’Irpef. Nell’applicazione dell’I.P. si tiene conto di certe condizioni soggettive come ad esempio l’esistenza di familiari a carico, il fatto di svolgere determinate attività lavorative o aver sostenuto particolari spese di rilevanza sociale.


IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
Prelievo sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di pertinenza delle province. È rapportato al tipo e alla potenza dei veicoli.


IMPOSTA SOSTITUTIVA
In genere, prelievo di minore entità che sostituisce l’imposta normalmente applicabile. Sono tali, ad esempio, le imposte sostitutive dell’Irpef da applicare, a seconda dei casi, nella misura del 12,5% o del 27% alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (v. anche Capital gain).


IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Prelievo sui trasferimenti per causa di morte o a titolo gratuito, recentemente riformato (imposta sulle donazioni) o soppresso (imposta sulle successioni). (v. Successioni e Donazioni [Imposta]).


IMPOSTE DIFFERITE
Imposte esigibili negli esercizi futuri ma di competenza dell’esercizio corrente. Derivano, ad esempio, da componenti positive di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui sono stati iscritti in bilancio ovvero da componenti negative fiscalmente deducibili in esercizi precedenti rispetto a quello di iscrizione.


IMPOSTE DIRETTE
Tributi che colpiscono la capacità contributiva del soggetto e quindi il suo reddito e il suo patrimonio. Esempi: Irpef, Irpeg, Irap. Contrapposte a imposte indirette.


IMPOSTE INDIRETTE
Tributi che non sono commisurati al reddito del contribuente ma colpiscono una manifestazione indiretta della capacità contributiva, come ad esempio l’acquisto o il trasferimento di un bene.
Sono esempi di I.I.: Iva, Imposta di registro, Imposte ipotecaria e catastale, Imposta di bollo, Accise.


IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
Tributi applicati in occasione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.


IMPRESA
Esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi. Ai fini tributari le imprese si distinguono a seconda che siano soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) o Irpeg (società di capitali, enti commerciali).


IMPRESA FAMILIARE
Attività intestata ad un familiare a cui partecipano con proprio lavoro, prestato in modo continuativo, altri componenti della famiglia. L’I. F. ha rilevanza nei rapporti interni tra i componenti del nucleo familiare ma non ne ha nei rapporti con i terzi.


IMPUTAZIONE (DEL CREDITO, DEL REDDITO, ECC.)
Attribuzione ad un contribuente di una quota di reddito ovvero di una detrazione o di un credito.
Si pụ parlare di I. anche nel senso di attribuzione di una spesa a un determinato periodo d’imposta, a una determinata voce del conto economico, ecc.


IMU
L’Imu, a norma del co. 1 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (Ici) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati, dove per “beni non locati” vanno intesi sia i fabbricati che i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’imposta non solo nel caso in cui non risultino locati ma anche in quello in cui non siano affittati.
Il presupposto impositivo dell’Imu è il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
In questa nuova accezione devono, quindi, essere ricondotti anche, ad esempio, i terreni incolti (art. 13, co. 2 del Salva Italia).

Anche ai fini Imu valgono le stesse definizioni che venivano utilizzate ai fini Ici, e cioè:

  1. a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  2. b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si deve precisare che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, co. 2, del DL n. 223/2006.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) di cui all’art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo- pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e ll’allevamento di animali.

  1. c) per terreno agricolo, infine, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.

INCENTIVO FISCALE
Agevolazione consistente nell’esenzione dal pagamento di determinati tributi o nella riduzione del loro ammontare. L’I. viene concesso, normalmente, alle imprese che effettuano investimenti di particolare rilevanza economico-sociale.


INDENNITÀ DI ESPROPRIO
Somme percepite nel corso dei procedimenti espropriativi. Subiscono una ritenuta del 20% a titolo di imposta. Il contribuente pụ anche scegliere di determinare l’imposta nei modi ordinari; in tal caso le I. devono essere indicate nella dichiarazione.


INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO (TFR)
Emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, in misura proporzionale alla retribuzione annuale e alla durata del rapporto. Non va inserita, di regola, nella dichiarazione dei redditi: saranno gli uffici delle entrate a liquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, detraendo le somme già trattenute annualmente dal sostituto e iscrivendo a ruolo (ovvero rimborsando) le imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della dichiarazione del sostituto di imposta.


INIZIO ATTIVITÀ
(v. Attività)


INTERESSI MORATORI
Somme che si aggiungono all’importo dovuto quando si paga in ritardo. Al pari degli interessi per prolungamento del pagamento, servono a indennizzare del ritardo il creditore.


INTERESSI PASSIVI
Costo del denaro preso a prestito. Gli I. derivanti da mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, nonché da mutuo agrario, sono limitatamente detraibili (19%) dall’imposta lorda; nella determinazione del reddito d’impresa sono normalmente deducibili dai ricavi.


INTERNET
Rete che consente il collegamento e lo scambio di informazioni tra computer attraverso appositi protocolli. L’Agenzia delle Entrate ha attivato due siti Internet: www.agenziaentrate.it e www.fiscooggi.it. Il primo mette a disposizione dei contribuenti informazioni, software e servizi telematici di vario tipo (v. fiscoonline). Il secondo fornisce, con frequenza quotidiana, commenti e aggiornamenti sulle novità fiscali e sull’attività dell’Agenzia.


INTERMEDIARI (DEL SERVIZIO TELEMATICO)
Soggetti e organismi autorizzati (commercialisti, centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali) che si incaricano di trasmettere all’Amministrazione finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.


INTERPELLO
Possibilità, concessa al contribuente, di chiedere il parere all’amministrazione finanziaria prima di compiere un determinato atto, quando vi sono “obiettive condizioni di incertezza” circa l’applicazione della normativa.
In mancanza di una risposta entro 120 giorni si intenderà che l’Amministrazione concordi con l’interpretazione proposta dal contribuente (silenzio-assenso).

I quesiti di competenza dell’Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:
– le imposte sui redditi
– l’imposta sul valore aggiunto
– la Dual Incom Tax (Dit)
– l’Irap
– l’imposta di registro
– l’imposta di bollo
– le tasse sulle concessioni governative
– l’imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.


INTERPOSIZIONE FITTIZIA
Imputazione di redditi da parte di un soggetto (titolare effettivo) ad un altro soggetto (titolare apparente), in modo da beneficiare di una tassazione minore. In sede di rettifica o di accertamento l’ufficio, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, provvede all’imputazione di tali redditi all’effettivo titolare.


INTRAMURARIO
(v. Attività intramurarie).


INTRASTAT
Sistema di rilevazione dei dati statistici fiscali riguardanti lo scambio di merci tra i paesi membri dell’Unione Europea. Prevede l’obbligo a carico dei soggetti Iva che effettuano operazioni di acquisto o cessione di merci con i soggetti Iva residenti in altri Stati membri dell’Unione di presentare un elenco riepilogativo periodico (modello Intra) degli acquisti e delle cessioni all’ufficio doganale competente per territorio.


IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
Tributo che grava su imprese e professionisti, introdotto a partire dal ’98 in concomitanza con la soppressione di alcuni tributi (Ilor, Iciap, tassa sulla partita Iva, imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributi per il Servizio Sanitario Nazionale). Il suo gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria.


IRI (IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA)

Entrata in vigore dal 1° gennaio 2017  l’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) (un’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa) può essere adoperata da tutte le imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria (società in nome collettivo ed in accomandita semplice) con aliquota fissa del 24% e con deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone fino alla concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.

L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile su opzione da parte:

  • delle imprese individuali
  • delle società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria,
  • dalle srl trasparenti (comma 2-bis all’art. 116, TUIR).

L’opzione per il regime IRI deve essere esercitata in dichiarazione dei redditi ed ha durata di 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2018 nel mod. UNICO 2019).

Coloro che potendo decidono di optare per  l’imposta sul reddito d’impresa non concorrono più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo ma sono assoggettati a tassazione separata con applicazione dell’aliquota attualmente prevista ai fini IRES (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) preleva dall’impresa vengono tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo e tali somme sono deducibili dal reddito d’impresa.

Il DDL testualmente riporta: “la revisione dell’imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l’introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d’impresa, va  nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull’aiuto alla crescita economica (ACE)”.

Da considerare è che l’Iri essendo riservata solo a chi esercita attività d’impresa in contabilità ordinaria, quindi le imprese in contabilità semplificata che dovessero scegliere il nuovo regime dovrebbero rinunciare ai vantaggi in termini di adempimenti e di tenuta dei registri per poter accedere alla tassazione proporzionale.


IRPEF (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE)
Principale imposta diretta del nostro sistema tributario.
È personale (perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche), progressiva (perché si applica con aliquote crescenti per scaglioni di reddito). Presupposto dell’I. è il possesso di redditi di qualsiasi natura. Soggetti passivi sono tutte le persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato. Per queste ultime colpisce solo i redditi prodotti in Italia. (v. scaglioni IRPEF)


IRPEG (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE GIURIDICHE)
Imposta diretta proporzionale che colpisce tutti i redditi delle persone giuridiche e dei soggetti alle stesse assimilate. Presupposto dell’I. è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti in una delle categorie previste dalla normativa tributaria ai fini dell’Irpef. Soggetti passivi dell’imposta sono: le società di capitali, gli enti pubblici e privati commerciali e non commerciali, residenti nel territorio dello Stato, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per i redditi prodotti in Italia. Non sono soggetti all’I. gli organi e le amministrazioni dello stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, nonché le regioni, le province ed i comuni. L’I. è un tributo dovuto per “periodi d’imposta”, l’arco di tempo è costituito dal periodo di gestione dell’ente, come risulta per legge o dall’atto costitutivo. L’aliquota attuale è il 36%.


IRROGARE, IRROGAZIONE
Infliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).


ISCRIZIONE A RUOLO
Inserimento di un contribuente negli elenchi dei debitori dell’erario per tributi e accessori relativi ad un periodo di imposta. L’I. dà l’avvio alle procedure che devono essere messe in atto dai concessionari per la riscossione delle somme dovute.


ISPEZIONE
Potere riconosciuto all’Amministrazione finan-ziaria di accedere presso il contribuente al fine di controllare l’osservanza degli obblighi formali e sostanziali posti a suo carico attraverso l’esame delle scritture contabili, dei libri sociali e della relativa documentazione (v. Poteri degli uffici).


IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)
Prelievo che colpisce, attraverso un sistema di detrazioni e di rivalsa, la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l’intero tributo. L’Iva colpisce, con carattere di generalità, le importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni.


IVA MENSILE
(v. liquidazione -)


IVA TRIMESTRALE
(v. liquidazione -)


IVA ANNUALE
(v. liquidazione -)